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Normativa EPR – parte 1

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sancisce, come principio generale, che i soggetti che inquinano hanno l’onere di sopportare un costo, direttamente commisurato al danno che arrecano all’ambiente.

Tale presupposto decreta una situazione per cui coloro che immettono prodotti sul mercato, o chi li consuma, deve farsi carico del processo e dei costi strettamente connessi alla gestione del fine vita dei suddetti beni.

Questi principi | obiettivi sono stati successivamente declinati con le normative EPR (Extended Producer Responsibility) che sanciscono l’insieme dei principi atti a decretare la responsabilità estesa del produttore. Sulla base di questi presupposti, la Direttiva cita: “I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti”.

Il diritto europeo ha, quindi, evidenziato, per mezzo dell’articolo 8 della Direttiva 2008/98, la responsabilità estesa del produttore (EPR) collocando suddetti principi e pratiche di gestione dei prodotti nell’ambito del sistema dell’economia circolare.

Questa responsabilità, in capo al produttore, è atta ad integrare, in modo concreto ed efficacie, i principi di corresponsabilità e di responsabilità condivisa che presiedono alla gestione dei rifiuti.

Dal momento che l’art. 8 della Direttiva 2008/98, pur esplicitando l’EPR, si caratterizzava per una forma estremamente generica, lasciando ampi margini alla discrezionalità degli Stati membri, l’attuazione è precisata dall’art. 8-bis che sancisce i requisiti minimi di funzionamento dei regimi EPR.

Suddetta specifica è stata introdotta per ridurre i costi, migliorare l’efficacia e garantire pari condizioni di concorrenza.

In base alla normativa, gli Stati membri si occupano, sempre maggiormente, di:

  • definire in maniera chiara quali sono i ruoli e le responsabilità;
  • chiarire gli obiettivi di gestione dei rifiuti (per conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore);
  • sviluppare un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato, sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti;
  • garantire un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dalla loro dimensione.

Emerge così come gli Stati membri siano tenuti ad adottare le misure necessarie atte ad assicurare che i detentori di rifiuti, interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore, si trovino in una condizione in cui sono informati sulle misure di prevenzione dei rifiuti, sui centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione degli stessi.

La normativa EPR:

  • incentiva | impone agli Stati membri di assumere la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata;
  • fornisce agli Stati membri i mezzi necessari per adottare misure idonee al corretto funzionamento del regime della responsabilità;
  • delinea indicazioni riguardo ai contributi finanziari.

In tale contesto si colloca, anche, la Direttiva 851/2018 che, andando oltre il principio dell’EPR, delinea i requisiti minimi di funzionamento dei regimi di EPR.

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Francesca Rizzi

Consulente Manageriale
& Sustainability Manager

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