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Normativa EPR – parte 2

Nello specifico, la normativa ERP chiarisce una serie di misure che devono essere adottate dagli Stati membri per assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria oppure finanziaria ed operativa della gestione, relativa alla fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento.

Tale obbligo può anche comprendere la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti oltre che la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti. I produttori possono, quindi, adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.

Sebbene la normativa EPR non sia nata specificatamente per il settore della moda si contraddistingue per un suo forte impatto in questo business.

Dal punto di vista pratico la norma prevede, infatti, che tutti i soggetti (brand e produttori) che immettono in commercio dei beni si trovino in una condizione in cui devono sopportare i costi di tipo ambientale connessi alla gestione della fase finale del ciclo di vita del prodotto, nel momento in cui questo diventa un rifiuto. Tali evidenze portano, quindi, in capo al produttore i costi direttamente connessi alle operazioni di raccolta differenziata, cernita e trattamento.

Sebbene l’applicazione di tale normativa sia stata abbastanza agevole da applicare in alcuni settori come quello elettrico, non è possibile affermare che valga lo stesso per quello della moda.

La complessità deriva sia dal fatto che il fast fashion ha favorito il boom di acquisto di abiti, che diventano rifiuti una volta terminato il loro utilizzo, e che manca una vera e propria legislazione atta a regolamentare la raccolta differenziata del tessile capace di favorire una visione sempre più circolare del ciclo di vita del prodotto. A livello comunitario è stato sancito che la normativa sulla raccolta differenziata del tessile dovrà essere implementata dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2025 (in Italia la raccolta differenziata del tessile è vigente dal 1° gennaio 2022). Questo contesto porta a riconoscere come la EPR possa essere un’opportunità concreta dal momento che, almeno indirettamente, favorisce un processo dove grandi quantità di materiali potranno essere riciclati o riusati. Il Green Deal dell’UE offre, a tal fine, le risorse necessarie per fare ricerca e per riuscire a cogliere le opportunità offerte dalla transizione da un’economia lineare a un’economia circolare.

La rilevanza che la normativa ERP trova nel tessile è dimostrata dallo studio “Driving a circular economy for textiles through EPR” pubblicato da Eunomia e commissionato da Changing Markets and the European Environmental Bureau, che esplica gli aspetti sui quali focalizzarsi per costruire un modello efficace di EPR.

Dallo studio emerge che è necessario porre attenzione e supportare alcune fasi produttive quali l’eco-design e l’eco-progettazione per gestire efficacemente il fine vita ed eliminare l’uso delle sostanze chimiche pericolose dai tessili.

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Francesca Rizzi

Consulente Manageriale
& Sustainability Manager

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